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NORMATIVA PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norma sulla condizione dello straniero
Art. 38 Istruzione degli stranieri - Educazione interculturale. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36 legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)
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1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allobbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto allistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. Leffettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante lattivazione di appositi corsi ed iniziative per lapprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua dorigine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) laccoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante lattivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di unofferta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dellobbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dellobbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per lItalia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento allattivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per ladattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dellinserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con lausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per liscrizione e linserimento nelle classi degli stranieri provenienti dallestero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per lattivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5. |
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Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dellarticolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25/7/98, n. 286
Art. 45 Iscrizione scolastica |
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1. I minori presenti sul territorio nazionale hanno diritto allistruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti allobbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. Liscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dellanno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
2. Liscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sullidentità dichiarata dellalunno, il titolo viene rilasciato allinteressato con i dati identificativi acquisiti al momento delliscrizione. I minori stranieri soggetti allobbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente alletà anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi liscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dellordinamento degli studi del Paese di provenienza dellalunno, che può determinare liscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente alletà anagrafica;
b) dellaccertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dellalunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dallalunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dallalunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare lapprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante lattivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nellambito delle attività aggiuntive di insegnamento per larricchimento dellofferta formativa.
5. Il collegio docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con lente locale, listituzione scolastica si avvale dellopera di mediatori culturali qualificati.
6. Allo scopo di realizzare listruzione o la formazione degli adulti stranieri, il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui allarticolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.
7. Per le finalità di cui allarticolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono allistituzione, presso gli organismi deputati allistruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana: di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dellobbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dallordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ad accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, nellemanazione della direttiva sulla formazione per laggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema delleducazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale. |
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